Ordinanza n. 339/97

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ORDINANZA N.339

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 36 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1996 dalla Corte d’assise d’appello di Catania, iscritta al n. 1376 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che la Corte d’assise d’appello di Catania ha sollevato, con ordinanza in data 15 ottobre 1996, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 36 del codice di procedura penale (e speculari artt. 61 e 63 cod. proc. pen. abrogato), nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare quale giudice di rinvio a seguito di annullamento di sentenza di appello ad opera della Corte di cassazione al giudizio nei confronti di un imputato in concorso di reato, il giudice, che, anteriormente abbia giudicato per lo stesso reato altro coimputato;

che dall’ordinanza di rimessione emerge che la Corte d’assise d’appello aveva in precedenza condannato all’ergastolo per il delitto di omicidio volontario un coimputato della persona attualmente sottoposta al suo giudizio per lo stesso fatto a seguito di annullamento ad opera della Corte di cassazione della sentenza di appello pronunciata da altra Corte d’assise;

che, ad avviso del remittente, egli avrebbe, nel caso in esame, già compiuto, nella precedente sentenza pronunciata nei confronti del coimputato, valutazioni di merito in ordine alla sussistenza del fatto-reato contestato all’imputato, sicchè il condizionamento derivante dalla precedente valutazione pregiudicherebbe la nuova attività di giudizio;

che, secondo il giudice a quo, la mancata previsione di questa causa di incompatibilità violerebbe il principio del giusto processo.

Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata";

che l’intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d’assise d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1997.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Carlo MEZZANOTTE

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1997.